Statuto
STATUTO
Associazione Consumatori
“LIPASS”
Art. 1 – Denominazione, durata, e sede
È costituita ex art. 36 e segg. c.c. un’associazione denominata “Lipass” (di seguito “Associazione”). L’Associazione può essere indicata anche attraverso l’uso dell’abbreviativo “Lipass”. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione ha sede legale in Castellabate alla Via Giuseppe Mazzini n.26.
Art. 2 – Definizione e oggetto
L’Associazione è un’associazione di consumatori e utenti, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed a base democratica e partecipativa.
Ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, Nazionale, Regionale e Locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali. L’Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni. L’associazione promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali:
di natura economico – patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici;
di natura informativo – divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;
di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo ai servizi di telefonia, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore;
di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.
Art. 3 – Attività
Al fine di realizzare il proprio oggetto sociale l’Associazione potrà porre in essere, anche mediante il più ampio utilizzo dei media secondo l’evoluzione della tecnica, le seguenti attività (elencate con finalità esemplificativa e non esaustiva), anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro aventi analoghe finalità:
– Rendere effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal codice del consumo ed in particolare: il diritto alla salute, alla sicurezza, ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad una informazione adeguata e ad una corretta pubblicità, alla trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, all’educazione del consumo responsabile;
– l’assistenza diretta dei consumatori e degli utenti, come singoli e come portatori di interessi diffusi e collettivi, nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni o servizi, pubblici e privati, anche in forza della richiesta di legittimazione ad agire di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni onde assicurare ad essi l’effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi, individuali e collettivi, e di ottenere inibitorie e declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;
– promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie
– la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell’accezione più estesa, forme deflattive del contenzioso;
– promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli, convenzioni, eccetera, con altre associazioni, enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categorie, soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
– la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati;
-l’organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l’oggetto sociale, onde stimolare l’esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto attraverso lo sviluppo di forme di editoria;
– la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
– la promozione di uguali condizioni per l’accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia, anche collaborando e promuovendo iniziative con gli ordini professionali;
– la promozione di iniziative sociali, politiche, legislative e giudiziarie utili al raggiungimento dell’oggetto;
– l’istituzione di call center di consulenza ed assistenza ai consumatori, di sportelli informativi territoriali, di servizi online di confronto delle condizioni offerte, per la scelta dei servizi di conto corrente e credito nonché finanziari in genere, per la scelta dei contratti e dei servizi telefonici dei gestori della telefonia e dell’energia;
– la realizzazione di guide, pieghevoli, audiovisivi, stand in piazza, spot radio e tv, internet e web tv, nonché eventuali strumenti di diffusione secondo l’evoluzione della tecnica;
– la realizzazione di eventi sul territorio di informazione e formazione dei consumatori e/o consulenti e legali, di convegni, giornate a tema, di giornate di studio, in luoghi pubblici e privati.
– promuovere ogni attività strumentale al conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione. In ogni caso l’associazione non svolgerà attività diverse rispetto all’oggetto sociale.
Art. 4 – Associati
Possono associarsi all’Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. Possono essere associati anche associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l’Associazione ed a condividerne i fini. La qualità di associato si acquista mediante richiesta di aderire all’Associazione ed ha effetto dal giorno del ricevimento. Il Comitato Direttivo, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, può sospendere l’esecutività dell’ammissione. L’adesione all’Associazione è a titolo oneroso e a tempo indeterminato.
L’iscrizione avviene presso la sede o alternativamente in via telematica e comporta l’adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell’Associazione, e l’impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.
L’importo della quota di adesione all’Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo dell’Associazione. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile. In caso di prolungata morosità il Comitato Direttivo può deliberare l’esclusione dell’associato dall’Associazione. Le quote versate non sono in ogni caso rimborsabili o ripetibili. Non sono ammessi associati temporanei.
L’associato ha diritto e facoltà di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con effetto dal momento della ricezione della comunicazione scritta di recesso da parte della dell’Associazione L’iscrizione dà diritto a partecipare alla vita democratica dell’Associazione e ad essere informati sull’attività e le iniziative dell’Associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto, secondo le modalità di seguito stabilite, all’elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto. Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell’Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo.
L’associato può essere escluso quando:
– non osserva le disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti, o le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione;
– causa danni morali o materiali all’Associazione;
– in caso di ingiustificata morosità nel pagamento della quota associativa;
– eserciti, anche per interposta persona o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal Comitato Direttivo.
L’esclusioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e saranno comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata A/R ovvero per posta elettronica certificata all’indirizzo fornito dall’associato. L’associato potrà, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, presentare le sue contro-deduzioni.
In tal caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle osservazioni dell’associato, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione, che sarà inappellabile.
Art. 5 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea; 2. il Comitato Direttivo; 3. il Presidente; 4. il Direttore Esecuitvo; 5. il Segretario Generale; 6. il Tesoriere; 7. il Revisore.
Art. 6 – Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Possono partecipare all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato, di qualsiasi eventuale tipo, ha diritto ad un voto in assemblea. L’Assemblea è convocata da parte del Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile e comunque ogni qualvolta la maggioranza degli associati ne faccia richiesta.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente con il rispetto delle seguenti modalità: l’avviso di convocazione, con indicazione dell’ordine del giorno e della data e ora di prima e seconda convocazione, viene pubblicato mediante affissione presso la sede dell’Associazione per tutti i quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione. L’assemblea dei soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed, in seconda con qualunque numero di presenti. L’Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti. Lo statuto e i regolamenti possono essere modificati in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea ed in seconda convocazione con il voto dei tre quinti dei presenti. L’Assemblea:
elegge ogni tre anni i membri del Comitato Direttivo;
elegge ogni tre anni il Presidente;
elegge ogni tre anni i Revisori;
fissa gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Associazione;
approva, preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto consuntivo ovvero i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione;
delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
delibera su ogni materia sottoposta alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.
Le delibere dell’assemblea ed i rendiconti approvati sono pubblicati sul sito dell’Associazione.
Art. 7 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e da membri eletti dall’Assemblea nel numero minimo di due e massimo di 6. Possono essere eletti membri del Comitato Direttivo tutti gli associati all’Associazione da almeno cinque anni. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione dal Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della seduta ai membri del Comitato per fax o per e-mail. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti o dall’organo di revisione. Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, dal Vicepresidente più anziano, ovvero, in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato.
Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve diverse maggioranze richieste dal presente Statuto per particolari delibere; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Della seduta viene redatto verbale, da trasmettersi a tutti i componenti entro i quindici giorni successivi alla riunione, con le medesime forme richieste per la convocazione del Comitato.
Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per via telematica.
Il membro del Comitato che, senza giusta causa o giustificato motivo, non presenzi a tre sedute consecutive è automaticamente escluso dall’organo e decade perciò di diritto dalla carica. Il Comitato è l’organo direttivo, amministrativo e gestionale dell’Associazione. Per il suo miglior funzionamento, sino a tre dei suoi membri possono essere nominati, con delibera del Comitato su proposta del Presidente, Vicepresidenti. Con le medesime modalità può altresì procedersi alla nomina di un Segretario Generale.
In caso di nomina, il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle sedute del Comitato e coadiuva il Presidente e il Comitato nelle attività di natura amministrativa, organizzativa e contabile dell’Associazione; il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di temporanei impedimento, assenza o dimissioni. Sia il Vicepresidente che il Segretario Generale possono essere incaricati dal Presidente, per iscritto e per singoli affari, a sostituirlo e rappresentarlo nei rapporti con i terzi. Essi, al pari degli altri membri del Comitato, possono essere incaricati dal Presidente o dal Comitato, a seconda della competenza, quali responsabili di settore, di sezioni tematiche, di comitati ed assumere deleghe funzionali e di rappresentanza negli organismi pubblici e privati.
Il Comitato Direttivo:
a) formula il programma annuale dell’Associazione sulla base delle direttive approvate dall’Assemblea;
b) predispone il rendiconto consuntivo annuale o il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi alla approvazione dell’Assemblea;
c) delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;
d) delibera annualmente l’entità delle quote associative, fissando un limite minimo e massimo, salva la possibilità di specifiche condizioni in caso di convezioni con enti, approvate o ratificate dal medesimo Comitato;
e) approva l’entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle sezioni territoriali dell’Associazione agli organi centrali;
f) approva i regolamenti e codici attuativi dello Statuto;
g) istituisce comitati tecnico-scientifici o sezioni tematiche definendone le competenze, l’organizzazione, i membri e le regole di funzionamento;
h) autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi;
f) nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici, privati o istituzionali;
g) delibera in ordine ai rimborsi spese ed assunzione di personale o collaboratori.
Art. 8 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell’Associazione. Presiede e dirige, indirizzandone l’attività, l’Assemblea e il Comitato Direttivo.
Il Presidente:
1) convoca gli organi dell’Associazione e ne assicura il regolare funzionamento;
2) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
3) ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di subdelega per iscritto senza atto notarile;
4) può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali;
5) può chiedere fidi e fideiussioni per la realizzazione delle attività statutarie;
6) pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea;
7) può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per singoli affari;
8) in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento adottato.
Art. 9 –Direttore Esecuitvo
Il Direttore esecutivo è eletto a maggioranza dei due terzi dal Comitato Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile allo spirare di ogni triennio.
Egli ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di qualsiasi autorità, in giudizio e di fronte ai terzi; in tale veste pone in essere tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell’Associazione, ivi compresi quelli di aprire conti correnti bancari e postali, riscuotere e quietanzare, avviare e gestire pubblicazioni periodiche ed altri prodotti editoriali. E’ l’organo esecutivo dell’Associazione e ha la responsabilità della sede sociale.Egli cura e promuove l’attività ordinaria di LIPASS, coordina l’attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo e ne convoca le riunioni d’intesa con il Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal membro del Comitato Direttivo delegato dal Comitato stesso.
Art. 10 – Revisori
L’organo di revisione è un organo eventuale dell’Associazione che può essere istituito per volontà dell’assemblea dei soci. L’organo di revisione è formato da un Revisore unico con un membro supplente o da un collegio di tre Revisori, a seconda della deliberazione dell’Assemblea degli associati. Ad esso è demandata la verifica della contabilità e della rendicontazione di progetti pubblici e privati; all’uopo presenta all’Assemblea dei soci una propria relazione sul rendiconto economico finanziario ovvero sui bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione. I Revisori debbono essere iscritti all’Albo dei Revisori, possono non essere associati e potranno essere retribuiti su delibera del Comitato Direttivo.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Comitato Direttivo. I Revisori possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.
Art. 11 – Gratuità delle prestazioni e rimborso spese
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Possono essere rimborsate dall’associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.
L’associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro/collaborazione/consulenze retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 12 – Patrimonio
Per il raggiungimento degli scopi statutari e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l’Associazione si avvale:
a) delle quote associative individuali;
b) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
c) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti. Il patrimonio è costituito inoltre dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili di cui l’Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanti diritto. In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall’Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all’Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell’Associazione. In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.
Art. 13 – Scioglimento
Il Comitato Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all’Associazione o per altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell’Associazione. Lo scioglimento dell’Associazione è pronunciato esclusivamente dall’Assemblea con la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di Legge vigenti in materia, in quanto applicabili.
Castellabate li 12/05/2017